ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “AMCI DI SIMONE O.D.V.”

STATUTO

 

PREMESSA

L’associazione di Volontariato “AMICI DI SIMONE O.D.V.”, nasce intorno alla figura di Simone, un ragazzo disabile della comunità di San Giustino, per non lasciare che vada perduto quanto, nel corso degli ultimi anni, ha lasciato a coloro che lo conoscevano.

Nel territorio di Roma ci sono numerose famiglie all’interno delle quali i  ragazzi disabili e le loro famiglie, crescono nella più completa solitudine; si lascia che il disagio, spesso anche fisico, precluda ai ragazzi e alla famiglia una vita “normale” forse più di quanto la disabilità non faccia di per se stessa. Questo è il contesto in cui si propone di operare l’Associazione.

TITOLO I
FINALITA’ E OGGETTO SOCIALE

art.1 – L’associazione di volontariato denominata associazione di volontariato “AMICI DI SIMONE O.D.V.”, più avanti denominata per brevità “Associazione”, costituita ai sensi della legge 266/1991 e nel rispetto di questo disposto dal D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, ha ispirazione cristiana e cattolica ed è fondata sui valori evangelici della solidarietà umana e della carità cristiana. Detta denominazione resterà in vigore fino a quando non venga istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in sigla RUNTS e detto Ente venga in esso iscritto; per effetto dell’avvenuta iscrizione nel suddetto registro l’Associazione utilizzerà l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) ad integrazione dell’attuale acronimo O.D.V.

L’associazione persegue, nel rispetto delle diversità religiose e culturali, il fine della solidarietà civile e religiosa ponendosi come obiettivo quello di fornire nell’ambito territoriale del Comune di Roma, assistenza culturale, materiale e spirituale ai ragazzi disabili e/o  alle loro famiglie, al fine di favorire e migliorare la loro crescita e la loro integrazione sociale.

Per tale finalità l’Associazione si predispone a svolgere qualsiasi attività di sostegno si ritenga necessaria al perseguimento degli obiettivi con particolare attenzione a :

  • Fornire assistenza domiciliare in ambito medico e infermieristico al disabile, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, avvalendosi dei propri associati dotati di specifica competenza professionale nel settore di intervento (medici, infermieri, ecc.);
  • Curare, attraverso i propri associati, l’integrazione sociale del disabile favorendo la partecipazione dello stesso alle iniziative culturali che si svolgono nel territorio in cui vive;
  • curare, laddove richiesta, la formazione cristiana del disabile;
  • fornire assistenza, attraverso i propri associati, nella risoluzione delle problematiche inerenti la realtà concreta del vivere quotidiano del disabile e della sua famiglia;
  • promuovere e diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali, a tutela dei diritti del disabile e dei suoi familiari, offrendo, attraverso propri associati, servi di consulenza e di assistenza nell’espletamento di pratiche burocratiche;
  • promuovere, all’occorrenza, la costituzione di appositi comitati per la raccolta fondi o altri interventi di carattere economico da destinare in beneficenza a favore di disabili in gravi difficoltà;
  • creare un collegamento e raccordo stabile  tra i famigliari dei disabili allo scopo di approfondire tutte le tematiche inerenti le condizioni dei portatori di handicap, promuovendo reciproco aiuto e solidarietà d organizzando incontri per scambiare idee ed esperienze;
  • curare e promuovere, all’interno dell’associazione, l’istituzione di corsi per la formazione del volontariato domiciliare per l’assistenza del disabile, con l’obiettivo di fornire ai propri associati, le conoscenze base per conseguire al meglio gli scopi che l’associazione si pone;
  • promuovere iniziative atte a sensibilizzare ed informare la pubblica opinione nelle varie problematiche dei soggetti disabili;
  • stipulare, con istituzioni religiose, enti pubblici e privati, convenzioni per lo svolgimento di attività ed iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi che l’Associazione di pone.

In tutti gli ambiti di intervento sopra elencati l’associazione è sorretta e supportata dalla preghiera, che è “luce” e fondamento di questa Associazione; per questo motivo gli associati sono chiamati a riunirsi mensilmente presso i locali della Parrocchia di San Giustino per incontri di preghiera, al fine di rinnovare quei valori evangelici di solidarietà e carità su cui si fonda l’Associazione.

Art. 2- L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei sopra elencati obiettivi, ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’Associazione, inoltre, potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini, ivi compreso, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, l’esercizio di attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L’Associazione potrà altresì assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte e comunque sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 3 – L’associazione è apolitica ed apartitica, e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale), esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà civile, sociale e religiosa, obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, democraticità della struttura, esclusione di soci temporanei, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimorso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo), sovranità dell’Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle stabilite di cui all’art. 1, ad eccezione di quelle economiche marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 4 – Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci e Collegio dei Probiviri) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche all’interno dei suddetti Organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Membro effettivo, Membro supplente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo Organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell’Associazione.

Tutti i membri di Organi sociali devono essere soci.

Art. 5 – L’attività dell’associazione si svolgerà secondo le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art.6 – L’associazione  ha sede attualmente  in Roma, Via Luca Ghini n. 120 scala B interno 2 e potrà istituire o  chiudere sedi secondarie o sezioni sempre nell’ambito del Comune di Roma, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci.

Tutte le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci nonché del Collegio dei Probiviri potranno avvenire sia presso la Sede sociale che altrove purchè nel Comune di Roma.

TITOLO II
SOCI

Art. 7 – I soci sono coloro che si iscrivono all’Associazione per partecipare, secondo le rispettive capacità, alle attività sociali stabilite.

Possono essere cosi, in numero illimitato, le persone fisiche che si riconoscono nelle statuto, che ne condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo 1 e che intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 8 – All’aspirante socio devono essere consegnate copie aggiornate dello Statuto e del Regolamento interno.
L’aspirante socio deve presentare richiesta scritta di ammissione su apposito modulo presso la Sede dell’Associazione.

La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente L’accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell’ Associazione.
La qualifica di socio è subordinata all’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o, anche semplicemente da parte del suo presidente o vice-presidente (con firma singola), della richiesta di ammissione all’ Associazione.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all’Associazione.
In caso di rigetto della richiesta di adesione all’Associazione, l’Organo della richiesta di adesione all’Associazione, l’Organo che si è in tal senso pronunciato a rigore del presente articolo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di  ammissione e comunicarla all’interessato.
E’ in facoltà dell’interessato chiedere , entro sessanta giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’Assemblea che o si pronuncerà perché a tal fine appositamente convocata o, in caso contrario, in occasione della convocazione immediatamente successiva alla richiesta dell’interessato.
Quando tutto quanto sopra è andato a buon fine, l’aspirante socio deve versare entro una settimana dal ricevimento, anche verbale, della comunicazione dell’ammissibilità, la quota associativa annuale determinata per l’anno in corso dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Solo quando la posizione dell’aspirante socio sia stata regolarizzata, questi diventa socio a tutti gli effetti e può ricevere la tessera dell’Associazione.

Art. 10 – I soci hanno i diritti di informazione e di controllo sull’Associazione stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Tutti i soci al corrente, con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano soggetti a periodo di sospensione disposto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 13, hanno diritto al voto, direttamente o per delega, in seno all’Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, ed hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito, l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, così come decisa dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata, e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo
Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Sono previsti i seguenti tipi di soci:

  •  soci fondatori;
  • soci sostenitori;
  • soci operativi.

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l’associazione, sottoscrivendo l’Atto costitutivo;

Soci sostenitori: sono tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione mediante conferimento in denaro o natura.

Soci operativi: sono quelle persone che condividono le finalità dell’associazione e operano attivamente nelle iniziative della stessa prestando una attività gratuita e volontaria.
I soci di tutte le categorie innanzi indicate sono tenuti al pagamento delle quote sociali, godono dei diritti e sono tenuti al rispetto dei doveri stabiliti all’art. 10.
I soci operativi, al momento della richiesta di ammissione all’associazione, dovranno altresì indicare la preferenza per il (i) settore (i) specifico (i) in cui desiderano operare nell’ambito delle attività sociali stabilite.
I settori di intervento sono i seguenti:

  • ASSISTENZA SANITARIA
  • ASSISTENZA SOCIALE
  • ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA
  • ASSISTENZA SPIRITUALE
  • SUPPORTO AMMINISTRATIVO
  • SUPPORTO ALLE RELAZIONI SOCIALI
  • SUPPORTO INFORMATICO

Art. 12 – Causa di perdita della qualità di socio sono le seguenti:

a) decesso

b) dimissioni

c) radiazione per morosità, secondo quanto previsto dall’art. 14;

d) radiazione per indisciplina e/o comportamenti scorretti o lesivi dell’immagine dell’Associazione;

e) radiazione per inattività prolungata, esclusivamente per i soci operativi.

Art. 13 – Competente ad emettere provvedimenti di radiazione di cui ai punti d) e) dell’articolo precedente, è il Consiglio Direttivo il quale emetterà un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato.
L’interessato entro 30 giorni dalla raccomandata stessa, potrà impugnare il provvedimento con ricorso scritto da presentarsi al Consiglio Direttivo, a pena di decadenza e di inoppugnabilità del provvedimento stesso.
Il ricorso presentato contro il provvedimento di radiazione, dovrà essere discusso e trattato nella prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria.

Nel caso di impugnazione del provvedimento di radiazione, durante il periodo di tempo fra la comunicazione del provvedimento di radiazione e la prima Assemblea utile in cui verrà trattato il ricorso, l’interessato è automaticamente sospeso in via temporanea e cautelare, non ha diritto a partecipare alle attività sociali e non ha diritto di voto.

Art. 14 – Decorso un anno dalla scadenza prevista senza che il socio abbia versato la quota associativa annuale, il socio stesso è automaticamente radiato senza necessità alcuna di delibera da parte del Consiglio Direttivo che comunicherà l’avvenuta radiazione all’interessato attraverso lettera raccomandata.
L’interessato entro 30 giorni dalla raccomandata stessa, potrà impugnare il provvedimento con ricorso scritto da presentarsi al Consiglio Direttivo, a pena di decadenza e di inoppugnabilità del provvedimento stesso.
Il ricorso presentato contro il provvedimento di radiazione, dovrà essere discusso e trattato nella prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria.
Spirato inutilmente il termine per presentare ricorso, ovvero qualora l’assemblea confermi la radiazione del socio moroso in sede di discussione del ricorso, il Presidente o il Vice-Presidente, provvedono ad annotare nell’apposito “Libro dei Soci” la radiazione dello stesso.
Il socio, non ancora radiato, che non sia in regola con il pagamento della quota associativa dovuta, pur rimanendo socio a tutti gli effetti, è automaticamente sospeso in via temporanea, non ha diritto partecipare alle attività sociali e non ha diritto di voto.

Art. 15 – Nel caso in cui un socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.
Il provvedimento di radiazione, qualunque esso sia il motivo, non comporta il rimborso delle quote sociali versate.

Art. 16 – Le quote Sociali sono intrasferibili sia per atto fra vivi che per eredità.
In caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione e non è rivalutabile .

TITOLO III°
ORGANI SOCIALI

Art. 17 – organi dell’Associazione sono:

  •  l’Assemblea dei Soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Collegio dei Sindaci
  • il Collegio dei Probiviri

tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e possono essere rivestite esclusivamente dai soci dell’Associazione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18 – L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati.
Il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno, o comunque entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio precedente. Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre Assemblee ordinarie o straordinarie.
Ha altresì potere di convocazione il Presidente del Consiglio Direttivo su mandato del Consiglio medesimo.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto; in tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Art. 19 – Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, mediante affissione della convocazione nell’apposita bacheca posta nella Sede sociale, almeno quindici giorni prima (di calendario) della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuta notizia entro il predetto termine.
L’avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

  •  giorno, ora e sede della prima convocazione (tra la data della delibera di convocazione e la data della prima convocazione devono passare almeno dieci giorni);
  •  giorno, ora e sede dell’eventuale seconda convocazione;
  • ordine del giorno, cioè l’elenco degli argomenti che saranno trattati;
  •  nel caso in cui l’Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche Sociali, all’avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche;
  • il primo punto dell’Ordine del Giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci soggetti a provvedimento di radiazione, onde permettere ai soci, che riescono ad essere riammessi di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti in discussione, con conseguente  variazione del numero dei soci aventi diritto di voto, dei soci presenti, quindi del numero legale (quorum). La trattazione di un eventuale ricorso, anche se fatta all’inizio di un’Assemblea Straordinaria, è considerata a livello di Assemblea ordinaria ai fini sia della composizione che delle maggioranze necessarie.

I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, esclusivamente da altri soci. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe.

Art. 20 – Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Le Assemblee straordinarie, comprese quelle relative all’eventuale modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e salvo quelle relative all’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano.
L’Assemblea elegge il proprio Presidente che provvede alla nomina del Segretario.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto diintervento in Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario stesso.
Ogni socio ha diritto di consultare ed avere, su richiesta, copia dei verbali dell’Assemblea.

Art. 21 – Nelle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione; fanno eccezione le Assemblee relative allo scioglimento anticipato dell’associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo per le quali è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 22 – L’Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

  •  nomina – revoca – sostituzione degli organi sociali;
  • approvazione o rigetto dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
  • deliberazione su un ricorso presentato da un socio che è soggetto a provvedimento di radiazione;
  • deliberazione sul trasferimento della sede sociale;
  • aggiornamento dei limiti massimi di spesa concessi senza ratifica dell’assemblea al Consiglio Direttivo e al Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

Art. 23 – Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’Assemblea straordinaria.

Art. 24 – Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25 – Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e può venir rieletto.
La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco e/o di Probiviro. All’atto dell’accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all’art. 2382 C.C.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione, salvo che venga a mancare la maggioranza dei membri, nel qual caso il Consiglio viene revocato di diritto e deve essere rieletto dall’assemblea.

Art. 26 – il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Cassiere e il Segretario.
Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l’attività di amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell’art. 3.

Art. 27 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 28 – È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri Organi.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

  • Decidere sull’ammissione dei nuovi soci; tale incombenza può essere assolta direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo che deliberano con firma singola. Nel prendere detta delibera deve rispettare i criteri appositamente previsti dallo Statuto;
  •  convocare l’ Assemblea dei Soci;
  •  osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
  • attribuire le cariche ai suoi membri;
  • amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio;
  • assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;
  • redigere il Rendiconto annuale consuntivo per l’esercizio da poco trascorso;
  • redigere la Relazione annuale di gestione;
  • redigere il Rendiconto annuale preventivo per l’esercizio in corso;
  • emanare/modificare/revocare il Regolamento interno che, in conformità delle norme del presente Statuto, regola gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione;
  • promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
  • radiare dal Consiglio Direttivo quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;
  • emettere provvedimenti di radiazione nei confronti dei soci, nei casi previsti nell’art. 13 e 14;
  • nel rispetto dei limiti previsti dall’art.3, comma 4, della legge 266/91, assumere e determinare i compensi nonché eventuale licenziamento del personale dipendente dell’Associazione; tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo che deliberano con firma singola;
  • decidere sulla sistemazione dei locali adibiti all’uopo; tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice- Presidente del Consiglio Direttivo che deliberano singolarmente;
  •  vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
  •  deliberare spese in nome e per conto dell’associazione, al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall’Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall’Assemblea ordinaria.
  •  nominare e revocare il preposto nel caso di eventuali attività di somministrazione di cibi/bevande marginali;
  • determinare la quota associativa annuale.

Art. 29 – il Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente del Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Egli potrà, con firma congiunta del Vice-Presidente, prendere, in caso di urgenza e/o di pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio Direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo.
Spetta inoltre al Presidente, o in sua assenza o impedimento al Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, su mandato del Consiglio medesimo:

  • convocare le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • convocare Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
  • deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione, al di fuori di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall’Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall’Assemblea ordinaria;
  • essere il massimo superiore degli eventuali lavoratori dipendenti; avere inoltre il potere di fissare mansioni e compensi nonché comminare agli stessi provvedimenti sanzionatori nonché di licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari, senza possibilità per i lavoratori di ricorso al Consiglio Direttivo o ad altro Organo sociale (salvo ben inteso il diritto di ricorso previsto dalla Legge ai sindacati nonché agli Organi statali competenti), il tutto nei modi e termini di cui al D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117;
  • deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro Organo della Associazione.

Il Presidente, o in sua assenza e/o impedimento, il Vice-Presidente del Consiglio direttivo, è inoltre delegato dal Consiglio Direttivo a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze.

Art. 30 – il Segretario del Consiglio Direttivo si occupa del disbrigo delle faccende amministrative; in particolare:

  • provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci;
  • adempie a tutte le occorrenze burocratiche;
  • conserva i verbali delle Assemblee;
  • redige e conserva i verbali delle Riunioni del Consiglio Direttivo;
  • è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio.

Pur conservandone la responsabilità, il Segretario può venir aiutato nei suoi compiti da soci volontari, da lui incaricati.

Art. 31 – il Tesoriere si occupa della gestione delle entrate e delle uscite nonché della contabilità e dei rendiconti. Pur conservandone la responsabilità, il Tesoriere può venir aiutato nei suoi compiti da soci volontari, da lui incaricati.

Art. 32 – il Cassiere si occupa della cassa.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 33 – l’Assemblea ordinaria dei soci, qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.
La carica di Sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Probiviri. All’atto dell’accettazione della carica i membri del Collegio dei Sindaci devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382- 2399 C.C.

Art. 34 – al Collegio dei Sindaci spetta:

  •  la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto;
  • la verifica della legittimità delle operazioni dei Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
  • la verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
  • la verifica del Rendiconto consuntivo e preventivo annuale prima della loro presentazione all’Assemblea;
  • la redazione della Relazione annuale sul Rendiconto consuntivo e sua presentazione all’Assemblea;
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 35 – l’Assemblea ordinaria dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.
La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Sindaco. All’atto dell’accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli ai. 2382- 2399 C.C.

Art. 36 – Al Collegio dei Probiviri è demandata, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell’Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

TITOLO IV°
RISORSE ECONOMICHE

Art. 37 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • quota associativa annuale;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
ESERCIZIO SOCIALE

Art. 38 – L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella del Collegio dei Sindaci.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell’Associazione stessa; il tutto in ottemperanza ad ogni eventuale adempimento richiesto dalla vigente normativa.

RENDICONTI

Art. 39 – Il Consiglio Direttivo presenta annualmente, entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio precedente, all’Assemblea ordinaria dei soci, la relazione annuale sulla gestione, il Rendiconto Consuntivo dell’esercizio trascorso, nonché quello Preventivo per l’anno in corso. Il Collegio dei Sindaci presenta annualmente all’Assemblea una propria Relazione.

TITOLO V°

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 40- La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 41 – L’Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo e secondo le modalità stabilite all’art. 21 e 22. L’Assemblea straordinaria provvederà, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 42 – Tutto il patrimonio esistente all’atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a favore di associazioni di volontariato similari ai sensi dell’art. 5, comma 4, legge 266/1991.

TITOLO VI°
DISPOSIZIONI GENERALE E NORME RESIDUALI

Art. 43 – Il presente Statuto dev’essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall’Assemblea straordinaria dei soci, quando questa lo riterrà opportuno.

Art. 44 – I Regolamenti interni e tutti gli altri provvedimenti emessi dagli Organi competenti, nell’ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all’interno dell’Associazione ed impegnano tutti, soci e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.

Art. 45 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, e dagli altri atti di cui all’articolo precedente, si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia di volontariato e alle altre leggi in materia di associazioni senza fine di lucro. Nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il Consiglio Direttivo a stabilire quale applicare.